sabato 5 marzo 2011

ANCHE GLI ANIMALI HANNO DEI DIRITTI


Reato di
Maltrattamento di animali
fonte: Codice penale italiano
Articolo544-ter c.p.
Competenzatribunale monocratico
Procedibilitàd'ufficio
Arrestofacoltativo
Fermono
Pena previstareclusione da 3 mesi a 1 anno o con la multa da euro 3.000 a 15.000. La pena è aumentata della metà nell'ipotesi di cui al 3° comma (maltrattamento che causa la morte dell'animale)

Il maltrattamento di animali, in diritto penale, è il reato previsto dall'art. 544-ter del Codice Penale ai sensi del quale: 1. Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da 3 mesi a 1 anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro. 2. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. 3. La pena è aumentata della metà se dai fatti cui al primo comma deriva la morte dell'animale.

L'azione esecutiva che costituisce il reato può essere integrata da diverse fattispecie:
  • cagionare una lesione
  • sottoporre un animale a sevizie o comportamenti o fatiche o lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche
  • somministrare ad un animale sostanze stupefacenti o vietate
  • sottoporre un animale a trattamenti che procurino un danno per la sua salute.


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